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Al fine di valorizzare anche i terreni dove sussistono vincoli che tendono a impedire il consumo di terreno destinabile prevalentemento ad uso coltivazioni agricole , tipo in SARDEGNA, calabria e altre regioni , siamo riusciti ad ideare un nuovo approccio all'installazione del fotovoltaico , ovvero l'AGROFOTOVOLTAICO
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1- terreno pianeggiante (il più possibile) o esposto a sud
2- forma regolare il più possibile
A seguito dell’ultimo DL agricoltura recentemente uscito e reso immediatamente applicabile al comparto fotovoltaico/agrovoltaico, sono di interesse esclusivamente
– terreni all’interno di zone e comparti industriali.
– terreni agricoli all’interno della fascia 500 mt da zone industriali/artigianali.
– terreni agricoli all’interno della fascia 500 mt da singolo impianto/opificio/stabilimento produttivo*.
– cave e relative aree circostanti entro la fascia dei 500 mt
– pastorizia/terreni con allevamenti
– terreni agricoli all’interno della fascia 300 mt da autostrade (necessaria cartellonistica colore verde, no strade statali, no SGC)
* cosa si intende per impianto/stabilimento produttivo? Possono identificarsi tali e pertanto generatori di fasce 500 mt:
– fabbriche
– laboratori artigiani/produttivi/opifici
– impianti fotovoltaici a terra e su tetto superiori a 20 KWp (trattasi di impianti anche piccoli, della dimensione di poche centinaia di mq)
– impianti eolici
– impianti di biogas/biometano
– qualsiasi ulteriore attività che possa produrre emissioni (esempio generatori, raffinerie, depuratori, cogenerazione, fabbriche, ceramiche, ecc)
esempio:
1) area agricola entro i 500 mt da un impianto biogas o impianto FTV a terra sup. a 20Kwp.
2) stalla / allevamento con impianto di lavorazione e/o impianto FTV superiore a 20 Kwp
3) terreno agricolo entro i 500 mt dal singolo opificio, censito come tale
8- meglio se ci fossero cabine primarie non troppo distanti
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6- non presenza di acquedotti e gasdotti
5- non presenza di linee elettriche e telefoniche (soprattutto di Alta tensione)
4- strade di accessoacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
Valutazione 6
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le odierne disposizioni regionali stabiliscono che
su Terreni agricoli non è permesso installare dei parchi fotovoltaici :
Sembra che la Regione stia pensando di modificare questa impostazione,
E' ancora una volta il macigno burocratico che ferma lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra anche in Calabria, nonostante lo Stato Centrale abbia più volte incentivato e "sentenziato" la necessità di incrementare gli impianti da fonti rinnovabili anche in zona agricola
Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 la Regione Calabria ha adottato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico - QTRP - che costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione dovrebbe perseguire l'attuazione delle politiche di Governo del Territorio e della Tutela del Paesaggio.
Il QTRP in particolare, all'art. 15 punto 2) prevede che "gli impianti ad energia rinnovabile dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o altre attività di rilievo, ..." ed inoltre "potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio"; in realtà conclude dicendo, al punto 4), "...gli impianti fotovoltaici soggetti ad A.U. ...realizzati a terra in terreni a destinazione agricola..
.non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni ....".
Lo stesso Piano prevede che il rapporto potrà essere progressivamente incrementato per gli impianti realizzati in zone riservate ad insediamenti produttivi, ovvero su edifici o serre, terreni fermi, ecc...".
Ad oggi risulta molto difficile se non impossibile realizzare in Calabria impianti fotovoltaici su siti di cave dismesse o a coltivazione ultimata o in terreni agricoli comunque non utilizzati anche per caratteristiche geo-litologiche non compatibili con attività agricola.
Restano quindi due osservazioni da avanzare:
1) La legge comunitaria ammette la realizzazione degli impianti su terreni agricoli senza alcuna obiezione. Il Consiglio di Stato del Veneto ha ribadito il concetto, autorizzando di fatto un impianto non autorizzato dalla Regione. Tale circostanza è stata evidenziata più volte da Associazioni quali "Italia Solare" e ISES, senza alcun riscontro da parte della Regione Calabria. Il paradosso è inoltre che la legge dello Stato consente alle Regioni di indicare "dove non realizzare gli impianti" motivandone chiaramente le ragioni, non di indicare dove realizzarli (decisione lasciata all'investitore proponente).
2) Ad oggi i progetti sono fermi anche su cave dismesse e su terreni fermi in quanto nelle valutazioni delle proposte progettuali non sì è in grado di quantificare formalmente il concetto del "progressivo incremento del rapporto dell'area impiegata per coltivazioni...." in quanto manca una direttiva Regionale esplicativa al riguardo.
Sarebbe auspicabile che la nuova Giunta Regionale possa esplicitare quanto prima i criteri da utilizzare in sede Autorizzativa circa i seguenti temi:
1) Come si intende incrementare il rapporto 10% in caso di cave dismesse (terreni agricoli), terreni fermi, serre?
2) Cosa si intende per "terreno fermo"? Non coltivato da 5 anni o più?
3) L'impegno eventuale ad integrare il 10% con altri terreni a disposizione (90% o meno secondo eventuali chiarimenti) richiede l'impegno dei proprietari a non realizzare impianti fotovoltaici su terreni limitrofi all'impianto o, nell'ottica dichiarata di difesa dei terreni agricoli, potrebbero essere impegnati anche terreni nell'ambito del Comune, Provincia, Regione?
4) In particolare, in caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario o azienda si può ipotizzare l'estensione dell'impegno su terreni posseduti anche fuori del Comune di ubicazione dell'impianto?
Come si vede serve una chiara presa di posizione da parte della Regione in tal senso anche per favorire una politica di realizzazione degli impianti che incentivi la ripresa agricola dei terreni dismessi, soprattutto nelle aree in corso di avanzato spopolamento, laddove la realizzazione dell'impianto in una quota parte della superficie (ad esempio 50%), consenta nella rimanente parte la riattivazione di colture agricole tipiche della zona di produzione e compatibili per ingombri ed altezze con la presenza nelle vicinanze dell'impianto. Gli incentivi economici in tal caso generati dalla produzione elettrica potrebbero favorire in tal caso la bonifica e ripresa dei terreni altrimenti non sostenibile con la sola coltivazione agricola.
Poi certo che anche i tetti sono interessanti,
soprattutto quelli in aderenza con l' amianto,
a partire da 1500 mq ( metri quadri ) a salire .
In questo caso, per l' installazione di pannelli sui tetti,
è chiaro che la struttura del tetto sottostante è fondamentale .
Ossia abbiamo scartato tetti con travi in legno ad esempio perché non sono bancabili .
Dunque un sopralluogo per verificare con attenzione questi aspetti fa parte dell' analisi di fattibilità .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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Le caratteristiche base
affinchè il terreno sia preso in considerazione per un utilizzo fotovoltaico sono:
A-- L'esposizione. acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
B--L'assenza di vincoli.
C-- La vicinanza di una linea elettrica.
VERIFICHE OBBLIGATORIE per FATTIBILITA' e IDONEITA'acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio dell'impianto,
essa è subordinata
In genere,
all'Autorizzazione Unica , ed è obbligatoriaacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
per gli impianti oltre una certa soglia di potenza che può variare localmente.
Oggi, comunque, ai sensi della delibera 99/08,acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
L' iter di Autorizzazione Unica si svolge, nel rispetto dei principi di semplificazione,
In pratica, per poter costruire i grandi impianti fotovoltaici,
Una volta ottenuta e accettata la proposta dell'Enel
tra cui
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l'Enel non invia più la STMG e la STMDacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
ma un unico preventivo, noto come TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive). acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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I sistemi fotovoltaici a terra sono utilizzati per massimizzare la generazione di elettricità e le loro dimensioni li rendono estremamente potenti.
L'elettricità può essere prodotta in modo ecologico ed efficiente utilizzando sistemi fotovoltaici. acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
Vi informeremo sulla struttura e sull'attrezzatura dei sistemi e forniremo suggerimenti per l'individuazione delle posizioni per i sistemi fotovoltaici esterni.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
Viene inoltre fatta una distinzione tra un sistema fotovoltaico installatoacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
Il vantaggio di un tale sistema di inseguimento è il comprovato aumento della resa.
Tuttavia, il prezzo di acquisto relativamente elevato rappresenta uno svantaggio.
In Italia , si utilizzano principalmente come ottimo posizionamento per i sistemi fotovoltaici a terra .
Altre aree consentite sono:
Il requisito principale per l'utilizzo dell'area come parco fotovoltaico
Se questo vale per almeno il 50% dell'area utilizzabile, è possibile costruire strutture a terra.
Le seguenti indicazioni indicano un deterioramento della qualità del suolo:acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
nuovi soggetti identificati dalla direttiva europea CEPacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
“Clean Energy Package”,
privilegiando criteri di
L’obiettivo principale è
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Tali nuovi organismi permettono agli utenti di
fornire benefici ambientali, economici e sociali
con il vantaggio di
Procedure per l’autorizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
I regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono indicati all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2011 (come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 199/2021).
Essi comprendono:
a) comunicazione al Comune per le attività in edilizia libera – CAEL, di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA, di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie (sono soggetti a tale procedura, ad esempio, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali);
c) procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 (corrisponde alla SCIA). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.
d) autorizzazione unica (AU), di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011 e all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da biomasse e biogas o di produzione di biometano, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.
Le soglie per l'applicazione dell'AU
indicate nella tabella A del decreto legislativo n. 387/2003 (da ultimo modificata dal decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021), sono le seguenti:
Al di sotto delle soglie di cui alla Tabella A, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza.
Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1.000 kW (quindi 1 MW).
La normativa vigente prevede tuttavia anche talune eccezioni legate alla localizzazione degli impianti in questione.
Si segnala, in particolare, che l'articolo 4, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28/11 prevede,
per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee,
Si osserva che,
nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
si reputano idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici
le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
né ricadenti entro una distanza di 500 metri da essi (art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023).
Norme speciali sono poi previste per gli impianti fotovoltaici in aree agricole e
in particolare per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.
In tal caso, oltre a poter accedere ai meccanismi di incentivazione, se distano
non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
possono sempre essere sottoposti a
procedura abilitativa semplificata (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 28/2011).
Il D.L. n. 13/2023 all'articolo 49 ha previsto, inoltre, che
gli impianti fotovoltaici in aree agricole,
se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
previa definizione delle aree idonee,
siano considerati manufatti strumentali all'attività agricola e
siano liberamente installabili
alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli.
Ciò a condizione che:
a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,
senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole. Ipsum dolor sit amet
La Direttiva europea 2009/28/CE,
al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di
far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie,
nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato.
La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento,
ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.
Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).
Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.
Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono sei:
1- Autorizzazione Unica (AU) -
è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per
l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER,
al di sopra di prefissate soglie di potenza.
L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.
Il procedimento unico ha
2-Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) -
è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA).
La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU)
e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER.
La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori,
accompagnata
Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso:
trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.
3-Comunicazione al Comune -
è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti
La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata
4-Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata -
ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011
prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che,
senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse
e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento,
ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma.
Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture
nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture
a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5-Attività in edilizia libera -
ai sensi del DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016
“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA),
consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici,
a servizio degli edifici,
da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968.
L’installazione è libera
fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
delle altre normative di settore
Il Decreto MiTE n.297 del 2 agosto 2022 definisce
le condizioni e le modalità per l'applicazione del modello unico semplificato,
di cui al DM MISE 19 maggio 2015,
degli impianti fotovoltaici
di potenza nominale complessiva <200 kW,
realizzati ai sensi dell'art.7 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011.
Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale
per la produzione di
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la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze
per i diversi regimi autorizzativi.
Per approfondimenti riguardo alle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle diverse Regioni, si possono consultare le relative schede di sintesi regionali.
Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER
Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:
FONTE / TECNOLOGIA | POTENZA(kW) |
---|---|
Eolico | > 60 kW |
Fotovoltaico | > 50 kW |
Biomasse | > 200 kW |
Biogas | > 250 kW |
Al di sotto di tali soglie,
gli impianti rientrano nel campo di applicazione della
a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza.
Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.
Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:
FONTE / TECNOLOGIA | MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA(kW) | PROCEDURA PREVISTA |
---|---|---|---|
Fotovoltaico | Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) | Qualsiasi | COMUNICAZIONE |
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze | ** | COMUNICAZIONE | |
Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti | Qualsiasi | PAS | |
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti | 0 - 20 | PAS | |
Biomasse | Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) | 0 - 50 | COMUNICAZIONE |
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio | Qualsiasi | COMUNICAZIONE | |
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti | 50 - 1000 | PAS | |
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti | 0 - 200 | PAS | |
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas | Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) | 0 - 50 | COMUNICAZIONE |
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio | ** | COMUNICAZIONE | |
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti | 50 - 1000 | PAS | |
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti | 0 - 250 | PAS | |
Eolico | Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) | Qualsiasi | COMUNICAZIONE |
Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo | Qualsiasi | COMUNICAZIONE | |
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso | 0 - 60 | PAS | |
Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesi | Qualsiasi | PAS | |
Idroelettrico | Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio | ** | COMUNICAZIONE |
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente | 0 - 100 | PAS |
** Il servizio di Scambio Sul Posto (SSP)
è applicabile ad
Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, non si applica il limite di 200 kW.
Inoltre,
il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere nell'unico punto di scambio,
ad eccezione del caso in cui gli impianti sono alimentati da FER e l'utente dello scambio sul posto è
Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010
Fonte | Provvedimento normativo | Impianto nuovo/esistente | Modalità operative | Potenza (kW) | Procedura |
Biomasse | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003 | >200 | AU |
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003 | >300 | AU |
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente | 0-300 | PAS |
Eolico | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003 | >60 | AU |
Eolico | DL n.77/2021 | Esistente | Interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente | - | CAEL/CILA |
Eolico | DL n.76/2020 | Esistente | Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori | DILA | |
Fotovoltaico | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 | <50 | PAS |
Fotovoltaico | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 | >50 | AU |
Fotovoltaico | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti | <20.000 | PAS |
Fotovoltaico | DL n.77/2021 | Esistente | Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente | CAEL/CILA | |
Fotovoltaico | D.M. 19/5/2015 | Nuovo | Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra | <20 | Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati | <20.000 | PAS |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | Impianti siti in aree idonee, di potenza sino a 10 MW; impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale | <10.000 | PAS |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | Impianti siti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica | <1.000 | DILA |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | Impianti in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000) | <10.000 | PAS |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Esistente Nuovo | siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico; aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonchè le cave e le miniere; aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri; siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; | Aree idonee | |
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | Impianti su edifici: nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico. | ||
Fotovoltaico | L n.34/2022 | Nuovo | impianti siti nelle aree industriali: deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale | ||
Agrivoltaici | L n.34/2022 | Nuovo | Elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA | <10.000 | |
Impianti FER
| L n.34/2022 D.Lgs. 199/2021 | Nuovo | >50 <200 | Modello unico | |
Idroelettrico | DL n.77/2021 | Nuovo | Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010 | <500 | CAEL/CILA |
Idroelettrico | DL n.77/2021 | Esistente | Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente | CAEL/CILA | |
Idroelettrico | DL n.77/2021 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003 | >100 | AU |
Idroelettrico | DL n.76/2020 | Esistente | Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15% | DILA | |
Impianti FER | L n.34/2022 | Esistente | interventi di modifica non sostanziale in cui è previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata | DILA |
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Consulta il rapporto sulla Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili elettriche aggiornato al 31 dicembre 2020 Ipsum dolor sit amet
L'area agricola va considerata idonea ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 199/2021 anche se il perimetro dei 500 metri è calcolato da un impianto FV preesistente, purché oltre i 20 kW.
È area idonea ex lege per il fotovoltaico, secondo la norma della cosiddetta Solar Belt, anche la fascia di 500 metri da un altro impianto FV preesistente, purché questo sia di potenza maggiore di 20 kW. Gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW vanno infatti considerati “impianti industriali”, ai fini della norma sulla Solar Belt, […]
Lorem Ipsum dolor sit amet Ciò vale anche se le norme regionali dicono il contrario, perché prevalgono le semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 199/2021. La sentenza del Tar Umbria.
Si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra in aree industriali senza dover acquisire permessi, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, anche se ci sono norme regionali che prevedono diversamente. Questo il principio sancito dal Tar Umbria in una recente sentenza (link in basso), che accoglie il ricorso di una società che aveva presentato […]