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Grazie alla rapida evoluzione  del mercato dei pannelli fotovoltaici

Naturalmente i tempi di rientro e ammortamento dell'investimento sono oggi molto lunghi ,

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Data la complessità della burocrazia relativa ,

  • e l'elevato valore unitario dell'investimento necessario ,
  •  i lunghi  tempi di ripagamento ,acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
  • questa attività è oggi ambito esclusivo di fondi specializzati,
  • che si possono permettere di attendere decenni per rientrare dall' investimento stesso. 

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1- terreno pianeggiante (il più possibile) o esposto a sud

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A seguito dell’ultimo DL agricoltura recentemente uscito e reso immediatamente applicabile al comparto fotovoltaico/agrovoltaico, sono di interesse esclusivamente

– terreni all’interno di zone e comparti industriali. 
– terreni agricoli all’interno della fascia 500 mt da zone industriali/artigianali. 
– terreni agricoli all’interno della fascia 500 mt da singolo impianto/opificio/stabilimento produttivo*. 
– cave e relative aree circostanti  entro la fascia dei 500 mt 
– pastorizia/terreni con allevamenti
– terreni agricoli all’interno della fascia 300 mt da autostrade (necessaria cartellonistica colore verde, no strade statali, no SGC)

* cosa si intende per impianto/stabilimento produttivo? Possono identificarsi tali e pertanto generatori di fasce 500 mt:
– fabbriche
– laboratori artigiani/produttivi/opifici
– impianti fotovoltaici a terra e su tetto  superiori a 20 KWp (trattasi di impianti anche piccoli, della dimensione di poche centinaia di mq) 
– impianti eolici
– impianti di biogas/biometano
– qualsiasi ulteriore attività che possa produrre emissioni (esempio generatori, raffinerie, depuratori, cogenerazione, fabbriche, ceramiche, ecc)

                                     esempio:
1) area agricola entro i 500 mt da un impianto biogas o impianto FTV a terra sup. a 20Kwp.
2) stalla / allevamento con impianto di lavorazione e/o impianto FTV  superiore a 20 Kwp
3) terreno agricolo entro i 500 mt dal singolo opificio, censito come tale

8- meglio se ci fossero cabine primarie non troppo distanti

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6- non presenza di acquedotti e gasdotti

5- non presenza di linee elettriche e telefoniche (soprattutto di Alta tensione)

Secondo la ns. esperienza

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4- strade di accessoacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

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SARDEGNA

Valutazione  6

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le odierne disposizioni regionali stabiliscono che 

 su Terreni agricoli non è permesso installare dei parchi fotovoltaici :

  • ma è fattibile solo su terreni industriali .

Sembra che la Regione stia pensando di modificare questa impostazione,

  • tuttavia essendoci dei vincoli paesaggistici per la maggior parte delle aree 
  • ma vista la bellezza della Sardegna sia per quello che attiene alle coste,
  • ma anche nell' entroterra,
  • probabilmente fra poco si potrà installare su Terreno agricolo, salvo alcuni casi limitati.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industriali

Valle d'Aosta

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  • Valutazione 4
  • Essendo una regione per la maggior parte montuosa
  • è  scarsamente  attrattiva per il Fotovoltaico,
  • quindi  non é di molto interesseacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

PIEMONTE

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  • Valutazione 7
  • dispone di lasciare  installare pannelli fotovoltaici
  • solo su terreno agricolo dalla classe 3 a salire,
  •  ci sono quindi molte restrizioni su terreni
  • con forte vocazione agricola , acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili .

LIGURIA

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  • Valutazione 5
  • E' una Regione montuosa 
  • quindi ha poca attrattività per il Fotovoltaico,
  • e perciò   i terreni agricoli sono di scarso interesse .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

LOMBARDIA

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  • Valutazione 9
  • è  una Regione molto interessante
  • per tutte le tipologie di terreni
  • anche se molto caraacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

TRENTINO

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  • Valutazione 5
  • è una Regione molto montagnosa
  • quindi ha terreni di poca attrattività per il Fotovoltaico,
  • e quindi non non è di molto interesse .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

FRIULI

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  • Valutazione 9
  • è una regione  interessante,
  •  perché è molto piatta,
  • ed è classificata come il top per impianti a  inseguitori ( Tracker di spesso mono assiali )
  • solo se si trovano terreni ad un prezzo moderato,
  • perché lo scoglio è il prezzo dei terreni,
  • perchè in molte zone  ci sono produzioni e coltivazioni di pregio .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

VENETO

  • Valutazione 8
  • ci sonoha territori in cui è permesso,
  • installare impianti Fotovoltaici a terra, su agricolo, 
  • ma  altre terreni  dove non lo è,
  •  c'è una specie di mappa scaricabile nel sito della Regione
  • terreni utilizzabili distribuiti a macchia di leopardo 
  • dove però quelli  idonee non sono molte,
  • Regione non facilissima da gestire ,
  • perchè le zone ad elevata produzione agricola
  • sono naturalmente escluse .
  • acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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EMILIA ROMAGNA

  • Valutazione 7
  • è molto diffusa l' auto produzione
  • per cui  la produzione con impianti fotovoltaici non è difficilmente praticabile,
  • vigono norme discretamente restrittive si può utilizzare 1 decimo del terreno agricolo.Vale la regolaacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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TOSCANA

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  • Valutazione 7
  • è una regione molto interessante ma
  • bisogna cercara attentamente  le aree senza  vincoli .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

LAZIO

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  • Valutazione 8
  • è una Regione molto interessante  ,
  • ma solo nelle zone senza  vincoli.
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UMBRIA

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  • Valutazione 4
  • si può installare un impianto fotovoltaico solo sul 10% delle superfici dei terreni agricoli coinvolti
  • con un notaio che deve assevere  le restanti parti del 90% dei terreni interessati. 
  •  ci sono pure  anche frequenti  vincoli,
  • quindi poco attrattiva come Regione per impianti fotovoltaici in   Grid Parity su Terreni Agricoli .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

MARCHE

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  • Valutazione 4
  • idem come sopra
  •  
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ABRUZZO

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  • Valutazione 6
  • regione  con molte  restrizioni,
  • dove non è vietato ma discretamente difficile
  • e  si lavora solitamente  su piccole estensioni
  • in cui dominano spesso le pendenze  e
  • con  distanze eccessive dalle cabine di alta o media tensione .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

MOLISE

  • Valutazione 7
  • è interessante come Regione,
  • ma ha  un irraggiamento un poco più basso  di Regioni pari latitudine
  • Ma indubbiamente da valutare.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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PUGLIA

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  •  Valutazione 7
  • grande parte dei terreni sono in zone che hanno suoerato  il massimo di richieste di allaccio,
  • e la rete elettrica per l' alta tensione ha raggiunto la  saturazione in alcuni siti  ,
  • idem per la media tensione con situazioni anche peggiori .
  • e alcuni investitori tendono ad evitare la Puglia optando per altre Regioni .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

BASILICATA

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  • Valutazione 8
  • salvo modifiche alle disposizioni in essere,
  • si possono installare fino a 20 MW,
  • dunque estensioni di 20 - 35 - 40 Ettari a seconda della tecnologia utilizzata .
  • Adesso con il fisso si riesce ad installare anche 1 MW su 1 Ettaro
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CAMPANIA

  • Valutazione 6
  • le disposizioni consentono di installare impianti su una quota parte dei terreni ,ma al di sopra di una certa estensione 
  • sembra  per   medie dimensioni su circa sul 50 % dei terreni  .
    alcuni investitori mostravano anni fà scarso interesse
  • per  Campania e Calabria,
  • ma di recente  vi è  una tiepida attenzione
  •  verso queste 2 Regioni .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
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CALABRIA

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  • Valutazione 4
  • regione dove vige il 10%di utilizzabile per lotto
  • ma  ci sono spazi molto grandi ,
  • anche di 400, 500, 1000 Ettari,
  • quindi anche installando sul 10 % del terreno
  • asseverando il resto  potrebbe interessare.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

E' ancora una volta il macigno burocratico che ferma lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra anche in Calabria, nonostante lo Stato Centrale abbia più volte incentivato e "sentenziato" la necessità di incrementare gli impianti da fonti rinnovabili anche in zona agricola

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 la Regione Calabria ha adottato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico - QTRP - che costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione dovrebbe perseguire l'attuazione delle politiche di Governo del Territorio e della Tutela del Paesaggio.
Il QTRP in particolare, all'art. 15 punto 2) prevede che "gli impianti ad energia rinnovabile dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o altre attività di rilievo, ..." ed inoltre "potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio"; in realtà conclude dicendo, al punto 4), "...gli impianti fotovoltaici soggetti ad A.U. ...realizzati a terra in terreni a destinazione agricola..

.non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni ....".
Lo stesso Piano prevede che il rapporto potrà essere progressivamente incrementato per gli impianti realizzati in zone riservate ad insediamenti produttivi, ovvero su edifici o serre, terreni fermi, ecc...".
Ad oggi risulta molto difficile se non impossibile realizzare in Calabria impianti fotovoltaici su siti di cave dismesse o a coltivazione ultimata o in terreni agricoli comunque non utilizzati anche per caratteristiche geo-litologiche non compatibili con attività agricola.

Restano quindi due osservazioni da avanzare:
1) La legge comunitaria ammette la realizzazione degli impianti su terreni agricoli senza alcuna obiezione. Il Consiglio di Stato del Veneto ha ribadito il concetto, autorizzando di fatto un impianto non autorizzato dalla Regione. Tale circostanza è stata evidenziata più volte da Associazioni  quali "Italia Solare" e ISES, senza alcun riscontro da parte della Regione Calabria. Il paradosso è inoltre che la legge dello Stato consente alle Regioni di indicare "dove non realizzare gli impianti" motivandone chiaramente le ragioni, non di indicare dove realizzarli (decisione lasciata all'investitore proponente).
2) Ad oggi i progetti sono fermi anche su cave dismesse e su terreni fermi in quanto nelle valutazioni delle proposte progettuali non sì è in grado di quantificare formalmente il concetto del "progressivo incremento del rapporto dell'area impiegata per coltivazioni...." in quanto manca una direttiva Regionale esplicativa al riguardo.

Sarebbe auspicabile che la nuova Giunta Regionale possa esplicitare quanto prima i criteri da utilizzare in sede Autorizzativa circa i seguenti temi:
1) Come si intende incrementare il rapporto 10% in caso di cave dismesse (terreni agricoli), terreni fermi, serre?
2) Cosa si intende per "terreno fermo"? Non coltivato da 5 anni o più?
3) L'impegno eventuale ad integrare il 10% con altri terreni a disposizione (90% o meno secondo eventuali chiarimenti) richiede l'impegno dei proprietari a non realizzare impianti fotovoltaici su terreni limitrofi all'impianto o, nell'ottica dichiarata di difesa dei terreni agricoli, potrebbero essere impegnati anche terreni nell'ambito del Comune, Provincia, Regione?
4) In particolare, in caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario o azienda si può ipotizzare l'estensione dell'impegno su terreni posseduti anche fuori del Comune di ubicazione dell'impianto?
Come si vede serve una chiara presa di posizione da parte della Regione in tal senso anche per favorire una politica di realizzazione degli impianti che incentivi la ripresa agricola dei terreni dismessi, soprattutto nelle aree in corso di avanzato spopolamento, laddove la realizzazione dell'impianto in una quota parte della superficie (ad esempio 50%), consenta nella rimanente parte la riattivazione di colture agricole tipiche della zona di produzione e compatibili per ingombri ed altezze con la presenza nelle vicinanze dell'impianto. Gli incentivi economici in tal caso generati dalla produzione elettrica potrebbero favorire in tal caso la bonifica e ripresa dei terreni altrimenti non sostenibile con la sola coltivazione agricola.

SICILIA

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  • Valutazione 7
  • per via dell' alto irraggiamento
  • è senza dubbio una Regione presa d' assalto per lo sviluppo del Fotovoltaico in Grid Parity
  • su terreno ( agricolo e industriale ) .
  • Secondo nostre fonti affidabili
  • ci sono al momento circa 30 nuove richieste di allaccio alla rete elettrica di alta tensione / al giorno.
  • Le richieste di allaccio alla media tensione di più.
  • in alcune zone, ci sono criticità di connessione per allacciarsi alla rete,
  • e si deve condividere degli stalli con altri produttori,
  • tanto che ci sono già interventi di adeguamento della rete pianificati ed alcuni in corso.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Questa è la nostra osservazione

Terreni industriali abbandonati

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  • Ovviamente i terreni industriali possono contare su un iter semplificato,
  • e dunque anche se hanno un costo maggiore,
  • sono interessanti .
  • Ovvio che per il fotovoltaico ci si deve fermare a certi importi,
  • altrimenti il business plan non gira,
  • . Ossia le zone papabili sono aree industriali
  • che non hanno effettivamente avuto un vero sviluppo
  • e sono state abbandonate .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Ex cave

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  • Oppure
  • le ex cave, o
  • le aree bonificate,
  • ossia aree che difficilmente potrebbero trovare altre destinazioni .
  • Queste sono molto interessanti, perché hanno un iter semplificato .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
  • Negli altri casi si deve andare in AU
  • ( autorizzazione unica )
  • con una procedura abbastanza lunga,
  • tuttavia assolutamente percorribile .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

     
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Poi certo che anche i tetti sono interessanti,

                                                 

soprattutto quelli in aderenza con l' amianto,

                                                                                    a partire da 1500 mq ( metri quadri ) a salire .

In questo caso, per l' installazione di pannelli sui tetti,

                                                                                    è chiaro che la struttura del tetto sottostante è fondamentale .

 

Ossia abbiamo scartato tetti con travi in legno ad esempio                    perché non sono bancabili .

 

Dunque un sopralluogo per verificare con attenzione questi aspetti fa parte dell' analisi di fattibilità .acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

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Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio dell'impianto,

essa è subordinata

In genere,

all'Autorizzazione Unica ,  ed  è obbligatoriaacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

per gli impianti oltre una certa soglia di potenza che può variare localmente.

Oggi, comunque, ai sensi della delibera 99/08,acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

L'  iter di Autorizzazione Unica si svolge,   nel rispetto dei principi di semplificazione,

In pratica, per poter costruire i grandi impianti fotovoltaici, 

Una volta ottenuta e accettata la proposta dell'Enel

tra cui

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l'Enel non invia più la STMG e la STMDacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

ma un unico preventivo, noto come TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive). acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

-Le regioni d'Italia-acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

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Costruzione e prestazioni di sistemi fotovoltaici a terra

I sistemi fotovoltaici a terra sono utilizzati per massimizzare la generazione di elettricità e le loro dimensioni li rendono estremamente potenti. 

Impianti fotovoltaici per esterni come centrali solari

L'elettricità può essere prodotta in modo ecologico ed efficiente utilizzando sistemi fotovoltaici. acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Vi informeremo sulla struttura e sull'attrezzatura dei sistemi e forniremo suggerimenti per l'individuazione delle posizioni per i sistemi fotovoltaici esterni.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

  • I sistemi fotovoltaici a terra sono utilizzati principalmente per essere messi in rete elettrica in grid parity.
  •  I moduli solari sono montati su telai metallici e disposti in lunghe file parallele
  • . Per evitare di ombreggiare i sistemi, i moduli sono installati a una distanza sufficiente l'uno dall'altro. 

Viene inoltre fatta una distinzione tra un sistema fotovoltaico installatoacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Il vantaggio di un tale sistema di inseguimento è il comprovato aumento della resa.

 Tuttavia, il prezzo di acquisto relativamente elevato rappresenta uno svantaggio. 

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  • La produzione di un impianto a terra è di circa 400.000 a 500.000 chilowattora di elettricità per ettaro all'anno. 
  • I moduli di grandi dimensioni sono inoltre considerati molto resistenti con una durata di almeno 30-40 anni.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Impianti fotovoltaici a terra su aree marginali

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                                                                          Per aree  marginali si intendono

  1. le ex aree militari, industriali o commerciali
  2.  attualmente inutilizzate che vengono convertite
  3.  ai fini del riutilizzo strutturale. 

In Italia , si utilizzano principalmente come ottimo posizionamento   per i sistemi fotovoltaici a terra . 

  • Secondo la legge sulle fonti di energia rinnovabile , 
  • l'area selezionata può essere utilizzata
  •  solo se gli effetti del precedente tipo di utilizzo continuano a produrre effetti.acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

 Altre aree consentite sono:

  • Grandi piante lungo autostrade o ferrovie
  • Struttura all'aperto in una zona commerciale o industrialeacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Il requisito principale per l'utilizzo dell'area come parco fotovoltaico

  • è la prova della grave compromissione del valore ecologico dell'area.

Se questo vale per almeno il 50% dell'area utilizzabile, è possibile costruire strutture a terra. 

Le seguenti indicazioni indicano un deterioramento della qualità del suolo:acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

                               Impianti fotovoltaici per esterni

                   lungo autostrade       e       altre aree utilizzabili

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  • I sistemi fotovoltaici a terra  lungo autostrade o reti ferroviarie possono essere costruiti solo a una distanza di almeno 110 m.
  •  
  •  Per i sistemi in un'area commerciale o industriale, le aree utilizzate erano state precedentemente designate come area industriale.
  •  
  •  Una successiva creazione di spazi commerciali al solo scopo di costruire un impianto fotovoltaico dovrebbe essere esclusa. 
  •  
  • Poiché la costruzione interviene nel sistema solare, gli investitori e le società di costruzione richiedono un permesso di costruzione corrispondente prima di ogni sviluppoacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Le Comunità Energetiche sono

nuovi soggetti identificati dalla direttiva europea CEPacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

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orologi-d'arte-dipinti-su tela-sgurbiet-italia-orologio-margherita.jpeg

“Clean Energy Package”,

privilegiando criteri di

  • che si basano sulla compartecipazione di utenti vicini tra loroacquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili
  • e ad impianti ad energie rinnovabili,
  • in propria disponibilità
  • e con produzione destinata all’autoconsumo.

L’obiettivo principale è 

acquisto cerchiamo ricerca terreni x impianti fotovoltaici agricli industrili

Tali nuovi organismi permettono agli utenti di

  • ottimizzare e
  • ridurre

fornire benefici ambientali, economici e sociali

con il vantaggio di

Procedure per l’autorizzazione di

 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 

I regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono indicati all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2011 (come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 199/2021).

 

 Essi comprendono:

 

a)       comunicazione al Comune per le attività in edilizia libera – CAEL, di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011;

 

b)      dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA, di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie (sono soggetti a tale procedura, ad esempio, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali);

 

c)       procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 (corrisponde alla SCIA). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.

 

d)      autorizzazione unica (AU), di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011 e all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da biomasse e biogas o di produzione di biometano, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

 

 

Le soglie per l'applicazione dell'AU 

 

indicate nella tabella A del decreto legislativo n. 387/2003 (da ultimo modificata dal decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021), sono le seguenti: 

 

  1. Eolica 60 kW; 
  2. Solare fotovoltaica 50 kW;
  3.  Idraulica 100 kW;
  4.  Biomasse 200 kW; 
  5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 300 kW.

 

Al di sotto delle soglie di cui alla Tabella A, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza.

 

 Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1.000 kW (quindi 1 MW). 

 

 

La normativa vigente prevede tuttavia anche talune eccezioni legate alla localizzazione degli impianti in questione. 

 

Si segnala, in particolare, che l'articolo 4, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28/11 prevede, 

per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee

 

  1. la DILA nel caso di impianti di potenza fino a 1MW,
  2.  
  3.  la PAS nel caso di impianti di potenza fino a 10MW,
  4.  
  5.  l'autorizzazione unica nel caso di impianti di potenza superiore

 

Si osserva che, 

 

nelle more dell'individuazione delle aree idonee, 

 

si reputano idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici 

 

le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 

 

né ricadenti entro una distanza di 500 metri da essi (art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023). 

 

 

Norme speciali sono poi previste per gli impianti fotovoltaici in aree agricole e 

 

in particolare per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative 

 

con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

 

 In tal caso, oltre a poter accedere ai meccanismi di incentivazione, se distano 

 

non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,

 possono sempre essere sottoposti a

 procedura abilitativa semplificata (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 28/2011). 

 

 

Il D.L. n. 13/2023 all'articolo 49 ha previsto, inoltre, che

 

 gli impianti fotovoltaici in aree agricole

 

se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,

 

 previa definizione delle aree idonee, 

siano considerati manufatti strumentali all'attività agricola e 

siano liberamente installabili 

 

  • da imprenditori agricoli o
  •  da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica 

 

alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli. 

 

Ciò a condizione che: 

 

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,

 

 senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

 

 b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole. Ipsum dolor sit amet 

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AUTORIZZAZIONI

Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili


 

 

La Direttiva europea 2009/28/CE, 

 

al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di

 far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, 

 

nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato.

 

 La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, 

 

ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

 

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

 

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

 

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono sei:

 

 

1- Autorizzazione Unica (AU) - 

 

è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per

 l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER,

 al di sopra di prefissate soglie di potenza.

 

 L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, 

 

costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.

 

 Il procedimento unico ha 

 

  1. durata massima pari a 90 giorni 
  2. al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria.
  3.  La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

 

 

2-Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) -

 

 è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA).

 

 La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) 

 

e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. 

 

La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, 

accompagnata

  1.  da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e 
  2. dagli opportuni elaborati progettuali, 
  3. attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, 
  4. nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

 

Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: 

 

trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

 

 

3-Comunicazione al Comune -

 

 è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti 

 

  • per la produzione 
  • di energia elettrica, 
  • calore e freddo da FER,
  •  assimilabili ad attività edilizia libera.

 

La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata 

 

  • da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. 
  • Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.
  •  

 

 

4-Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata - 

 

ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011

 

 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, 

 

senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse 

 

e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, 

 

ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma.

 

 Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture 

 

  • di fabbricati rurali,
  •  di edifici a uso produttivo e 
  • di edifici residenziali,

 

 nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture 

 

  • di fabbricati rurali e 
  • di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto,

 

 a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e 

non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

 

 

5-Attività in edilizia libera 

 

ai sensi del DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016

 

 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,

 

segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA),

 

 consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, 

 

a servizio degli edifici, 

 

da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. 

 

L’installazione è libera

 

 fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e

delle altre normative di settore

 

  1.  in materia antisismica,
  2.  di sicurezza, 
  3.  antincendio,
  4.  igienico-sanitarie, 
  5.  di efficienza energetica,
  6.  di tutela dal rischio idrogeologico.

 

 

Il Decreto MiTE n.297 del 2 agosto 2022 definisce 

 

le condizioni e le modalità per l'applicazione del modello unico semplificato,

 

di cui al DM MISE 19 maggio 2015,

 

degli impianti fotovoltaici 

 

  • su edificio 
  • su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, 
  • nonchè nelle relative pertinenze,

 

 di potenza nominale complessiva <200 kW,

 

 realizzati ai sensi dell'art.7 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011.

 

 

 

Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale

 

 per la produzione di

 

  1.  energia elettrica, 
  2. di caldo e freddo,
  3.  di carburanti, 
  4. da fonti rinnovabili.

 

 

Viene inoltre fornita

 

 la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze 

 

per i diversi regimi autorizzativi.

 

 

Per approfondimenti riguardo alle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle diverse Regioni, si possono consultare le relative schede di sintesi regionali.


 

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER

 

Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

FONTE / TECNOLOGIAPOTENZA(kW)
Eolico> 60 kW
Fotovoltaico> 50 kW
Biomasse> 200 kW
Biogas> 250 kW

 

 

 

Al di sotto di tali soglie, 

 

gli impianti rientrano nel campo di applicazione della

 

  1.  Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o
  2.  della Comunicazione al Comune, 

 

a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza.

 

 Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.

 

 

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:

FONTE / TECNOLOGIAMODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONEPOTENZA(kW)PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico

Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici.

Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)

QualsiasiCOMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze**COMUNICAZIONE
Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedentiQualsiasiPAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti0 - 20PAS
BiomasseImpianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)0 - 50COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificioQualsiasiCOMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti50 - 1000PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti0 - 200PAS
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, BiogasImpianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)0 - 50COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio**COMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti50 - 1000PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti0 - 250PAS
EolicoSingoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)QualsiasiCOMUNICAZIONE
Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincoloQualsiasiCOMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso0 - 60PAS
Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesiQualsiasiPAS
IdroelettricoImpianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio**COMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente0 - 100PAS

** Il servizio di Scambio Sul Posto (SSP) 

 

è applicabile ad

 

  1.  impianti alimentati a FER fino a 20 kW,
  2.  impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007,
  3.  impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW.

 

 Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, non si applica il limite di 200 kW. 

 

Inoltre,

 

 il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere nell'unico punto di scambio,

 

 ad eccezione del caso in cui gli impianti sono alimentati da FER e l'utente dello scambio sul posto è 

 

  1. un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, 
  2. oppure il Ministero della Difesa".
     

Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010

FonteProvvedimento normativoImpianto nuovo/esistenteModalità operative

Potenza

(kW)

Procedura
BiomasseDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>200AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazioneDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>300AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazioneDL n.77/2021NuovoImpianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente0-300PAS
EolicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>60AU
EolicoDL n.77/2021EsistenteInterventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente-CAEL/CILA
EolicoDL n.76/2020EsistenteInterventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori DILA
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021<50PAS
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021>50AU
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti<20.000PAS
FotovoltaicoDL n.77/2021EsistenteInterventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente CAEL/CILA
FotovoltaicoD.M. 19/5/2015NuovoModello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra<20Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati<20.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022Nuovo

Impianti siti in aree idonee, di potenza sino a 10 MW;

impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

<10.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti siti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica<1.000DILA
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000)<10.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022

Esistente

Nuovo

siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonchè le cave e le miniere;

aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;

siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

 Aree idonee
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti su edifici: nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico.  
FotovoltaicoL n.34/2022Nuovoimpianti siti nelle aree industriali: deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale  
AgrivoltaiciL n.34/2022NuovoElevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA<10.000 

Impianti FER

 

L n.34/2022

D.Lgs. 199/2021

Nuovo 

>50

<200

Modello unico
IdroelettricoDL n.77/2021NuovoArt.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010<500CAEL/CILA
IdroelettricoDL n.77/2021EsistenteInterventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente CAEL/CILA
IdroelettricoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>100AU
IdroelettricoDL n.76/2020EsistenteInterventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15% DILA
Impianti FERL n.34/2022Esistenteinterventi di modifica non sostanziale in cui è previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata DILA


 


 

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  Consulta il rapporto sulla Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili elettriche aggiornato al 31 dicembre 2020   Ipsum dolor sit amet 

L'area agricola va considerata idonea ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 199/2021 anche se il perimetro dei 500 metri è calcolato da un impianto FV preesistente, purché oltre i 20 kW.

 

È area idonea ex lege per il fotovoltaico, secondo la norma della cosiddetta Solar Belt, anche la fascia di 500 metri da un altro impianto FV preesistente, purché questo sia di potenza maggiore di 20 kW. Gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW vanno infatti considerati “impianti industriali”, ai fini della norma sulla Solar Belt, […]

Lorem Ipsum dolor sit amet Ciò vale anche se le norme regionali dicono il contrario, perché prevalgono le semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 199/2021. La sentenza del Tar Umbria.

 

Si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra in aree industriali senza dover acquisire permessi, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, anche se ci sono norme regionali che prevedono diversamente. Questo il principio sancito dal Tar Umbria in una recente sentenza (link in basso), che accoglie il ricorso di una società che aveva presentato […]

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